Statuto della società Asilo Infantile di Villazzano

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita in Villazzano (Comune di Trento) l’associazione di seguito denominata “Scuola dell’Infanzia di Villazzano”, Organizzazione di Volontariato” in sigla “Villazzano ODV” con sede nel Comune di Trento (TN).

ART. 2 – SCOPO

L’Associazione è un ente del terzo settore ed è una organizzazione di volontariato che ha quale scopo il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, dell’attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Lo svolgimento di tale attività di interesse generale, sarà attuato anche mediante:

–   la gestione della scuola dell’infanzia con fini di pieno e armonico sviluppo della personalità dei bambini, per una loro educazione integrale, aperta al trascendente e che, nel rispetto delle convinzioni religiose ed ideologiche delle famiglie, valorizzi la ricchezza del patrimonio ispirato ai valori umano-spirituali che contraddistinguono la storia e le tradizioni della comunità trentina.

–   la diffusione e la promozione di una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizioni e alle prospettive della comunità e della più ampia società civile;

–   la promozione della “scuola autonoma della comunità” come realtà sociale – sostenuta dal volontariato – nella quale la persona possa crescere e svilupparsi, interpretando e diffondendo la cultura dell’autonomia, della partecipazione, della collaborazione e dell’integrazione. Essa pertanto si fa carico della gestione della scuola dell’infanzia, dei compiti ad essa connessi;

L’Associazione potrà svolgere attività diverse dalle precedenti purché secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale secondo criteri e limiti di legge. L’Associazione non persegue scopi di lucro.

ART. 3 – RAPPORTI

L’Associazione aderisce alla Federazione provinciale delle Scuole materne, di cui accetta lo Statuto. La gestione della scuola deve avvenire comunque nell’osservanza delle disposizioni emanate dalla Provincia Autonoma di Trento e contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro delle Scuole equiparate.

ART. 4 – ISCRIZIONI E FREQUENZA

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini per i quali venga richiesta l’iscrizione secondo le disposizioni normative in materia.

Per l’iscrizione, la frequenza, i servizi di mensa e di trasporto valgono le disposizioni di legge vigenti.

L’Associazione può inoltre fornire servizi integrativi e diversificati all’infanzia nel rispetto degli scopi definiti dall’art. 2, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati.

ART. 5 – MEZZI

Le risorse economiche che l’Associazione trae per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività sono:

  • la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
  • le quote sociali;
  • gli eventuali lasciti, legati e donazioni effettuati da persone fisiche e giuridiche a favore della scuola dell’infanzia;
  • i finanziamenti pubblici e privati e i contributi;
  • i rimborsi derivanti da convenzioni;
  • i proventi che derivano da attività di interesse generale e da attività diverse.
ART. 6 – SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone  fisiche e le organizzazioni di volontariato le  quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti di legge.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere eletti.

Sono soci ordinari:

  • i genitori e i legali rappresentanti dei bambini iscritti alla scuola, che si impegnano ad accettare il presente statuto e versano la quota sociale annua;
  • le persone fisiche o giuridiche la cui richiesta di adesione sia accolta a norma di Statuto e che hanno versato, entro il termine stabilito, la quota sociale annua.

Sono soci benefattori:

  • le persone fisiche o giuridiche che offrano una tantum un importo non inferiore all’importo indicato dal Consiglio Direttivo o che abbiano reso o rendano alla Associazione prestazioni o servizi o utilità di rilievo; la qualità di socio benefattore si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri componenti.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle richieste di adesione.

Al sussistere delle condizioni di legge sono soci senza obbligo di versamento della quota associativa:

  • la Parrocchia Santo Stefano di Villazzano
  • la Circoscrizione di Villazzano (Comune di Trento)

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci rispetto ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo di legge.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il Consiglio direttivo delibera l’ammissione o il rigetto secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Ogni socio ha i diritti e i doveri che gli sono attribuiti dallo Statuto e deve contribuire al buon andamento dell’Associazione, uniformandosi alle deliberazioni degli organi sociali, di cui, se chiamato, accetta la carica.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo (con esclusione dei soci benefattori), oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 20 (venti) giorni successivi, nel rispetto della normativa sulla privacy. La presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, esercitando in Assemblea il diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 8 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di socio cessa:

–   per decesso o estinzione.

–   per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

–   per esclusione:

–   a causa di inadempimento nel pagamento dei contributi o della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

–   per decisione del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza degli obblighi associativi o per comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato agli interessati.

ART. 9 – DEI VOLONTARI E DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti della normativa vigente in materia.

ART. 11 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • l’Organo di Controllo se eletto

Le cariche nell’ambito del Consiglio direttivo sono a titolo gratuito

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea è altresì convocata su richiesta di un quinto dei soci con l’indicazione dettagliata degli argomenti da trattare; in tal caso il Consiglio Direttivo vi provvede entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere effettuata con almeno sette giorni di anticipo tramite esposizione all’albo della scuola e tramite comunicazione scritta o elettronica ai recapiti indicati da ogni singolo socio; la convocazione e l’avviso devono contenere l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro associato indicato dall’assemblea. All’inizio della seduta, chi presiede proporrà la nomina di un segretario e di due scrutatori eletti dall’assemblea.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA: QUORUM E COMPETENZE

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, tenuto conto delle eventuali deleghe. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

È compito dell’Assemblea ordinaria:

  • approvare il bilancio di esercizio;
  • approvare l’eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo, se previsto come obbligatorio dalle normative vigenti in materia;
  • eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci;
  • eleggere l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: QUORUM E COMPETENZE

È compito dell’Assemblea straordinaria:

  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione , l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, tenuto conto delle eventuali deleghe, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ART. 15 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E MODALITA’ DI VOTAZIONE

L’esercizio del diritto di voto spetta ai soci che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. I soci che non sono iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Ciascun socio ha un voto. E’ ammessa la partecipazione per delega ad altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 16 – ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da n. sette membri elettivi associati.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri di diritto sono due e sono nominati:

–   dalla Parrocchia di Villazzano

–   dalla Circoscrizione di Villazzano del Comune di Trento

subordinatamente al fatto che siano associati.

Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo spetta:

  • eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice-presidente;
  • accettare i soci e fissare l’ammontare delle quote sociali ed il termine del loro versamento. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
  • redigere il bilancio e l’eventuale bilancio sociale, qualora previsto dalla normativa vigente in materia, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • attuare la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e quindi, tra l’altro, in modo esemplificativo e non esaustivo:
  • attuare i deliberati dell’Assemblea;
  • accettare lasciti, legati, donazioni;
  • curare l’amministrazione dell’Associazione e la gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, all’acquisto, alla conservazione ed al rinnovo degli arredi e attrezzature, garantendo l’idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;
  • vigilare sul rispetto educativo nell’istituzione scolastica dei princìpi di cui all’art. 2 del presente statuto;
  • decidere sulle questioni riguardanti il personale operante nella scuola;
  • assumere il personale dipendente della scuola, con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
  • proporre eventuali regolamenti;
  • provvedere agli adeguamenti normativi secondo la vigente legislazione ed il patto federale;
  • organizzare il servizio mensa adottando le tabelle dietetiche predisposte dalla Federazione Provinciale Scuole Materne secondo le indicazioni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
  • esaminare le proposte provenienti dal Comitato di gestione, invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, provvedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per mancato funzionamento, promuovendo le operazioni per la sua ricostituzione;
  • decidere l’esclusione dei soci inadempienti per la mancata osservanza degli obblighi associativi o per comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione.
ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 19 – ASSENZE E DIMISSIONI

L’assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la decadenza dalla carica di consigliere.

Nel caso in cui si renda vacante un posto di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prossima assemblea che sarà chiamata alla conferma o sostituzione fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare più della metà dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare nel più breve tempo possibile l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

In mancanza, provvederà alla convocazione l’Organo di Controllo e in mancanza o inerzia di quest’ultimo provvederà la Federazione Provinciale delle Scuole Materne la quale, a fronte dell’eventuale irregolare funzionamento dell’assemblea o incapacità di costituirsi, nominerà un commissario con il compito della gestione ordinaria e della convocazione dell’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 20 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e ne ha la firma sociale.

Spetta al Presidente:

  • presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo;
  • dirigere l’attività sociale, coordinando l’esercizio delle competenze dei singoli organi;
  • riferire sull’attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio periodicamente e, su mandato del Consiglio, all’Assemblea dei soci;
  • tenere rapporti con autorità, enti pubblici e terzi;
  • adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o di delega scritta.

ART. 21 – L’ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, qualora eletto, è monocratico ed è, pertanto, formato da un i~ solo membro, eletto dall’Assemblea scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali, qualora obbligatorio in relazione ai suoi compiti.

Si applica l’articolo 2399 del codice civile.

ART. 22 – COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali su determinati affari, partecipando anche alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.

ART. 23 – PATRIMONIO E BILANCIO D’ESERCIZIO

Gli esercizi oppiali si chiudono il 31.08 (trentuno agosto) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo Direttivo procederà alla compilazione del bilancio con le eventuali relazioni di legge.

Gli utili netti sono interamente destinati a riserva salvo diversa destinazione disposta dalla legge. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio; si applica l’art. 9 del D.lgs 117/2017 e succ.mod. e int..

Per quanto attiene gli arredi e le attrezzature acquistati con il finanziamento provinciale saranno cedute a titolo gratuito, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, ai Comuni – sedi di scuole dell’infanzia – o ad altre scuole equiparate dell’infanzia.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.Igs 117/2017 e succ. mod. e int. e dalle leggi vigenti in materia.

***************

Letto, discusso ed approvato dall’Assemblea dei soci in data 28 maggio 2021

L’Assemblea inoltre delega all’unanimità, il Presidente e legale rappresentante Signor Stefano Plotegheri, a registrare il presente verbale con lo Statuto modificato all’Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa vigente in materia, che esenta da imposta di bollo e  di registro le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali e provinciali ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni.